afvdesign
la casa e il posto di lavoro sono i luoghi dove passiamo la maggior parte del nostro tempo perchè non renderli piu' confortevoli?
sabato 26 settembre 2015
Certificazione A.p.e
domenica 19 luglio 2015
Linee vita
vita o linee vita (secondo la norma UNI EN 795) è un insieme di ancoraggi posti in quota sulle coperture alla quale si agganciano gli operatori tramite imbracature e relativi cordini; può essere temporaneo o stabile. Nel primo caso viene utilizzato per il montaggio di edifici prefabbricati e successivamente smontato, nel secondo caso viene installato sulle coperture dei nuovi edifici in modo stabile, per la loro manutenzione, a seguito di una normativa attualmente adottata solo da alcune regioni italiane, ma che a breve verrà recepito da tutte le regioni . (Decreto legislativo del 9 aprile 2008 , n. 81 - "Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro" - Art. 115 "Sistemi di protezione contro le cadute dall'alto").
Sul mercato esistono tre tipi di linea vita:
- In acciaio inox ideale per tutte le coperture, garantisce un'elevata resistenza agli agenti climatici
- In acciaio con zincatura a caldo
- In fettuccia o corda, per sistemi regolabili e temporanei (EN795-B)
Per la fornitura e l'installazione è consigliabile affidarsi a ditte specializzate e autorizzate del settore
In Italia la Regione Toscana è stata la prima a obbligare l'installazione di Linee Vita con precise norme e disposizioni
Con il regolamento di attuazione dell'articolo 82, comma 16, della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 (Norme per il governo del territorio) la R.T. fornisce le istruzioni tecniche sulle misure preventive e protettive per l'accesso, il transito e l'esecuzione dei lavori in quota in condizioni di sicurezza.
Capo I -Disposizioni generali
Art. 01 - Oggetto 1. Il presente regolamento, in attuazione dell'articolo 82, comma 16 della l.r. 1/2005, definisce istruzioni tecniche sulle misure preventive e protettive da adottare nella progettazione e realizzazione di interventi edilizi riferiti a nuove costruzioni o ad edifici esistenti al fine di garantire, nei successivi lavori di manutenzione sulla copertura, l'accesso, il transito e l'esecuzione dei lavori in condizioni di sicurezza.
Art. 02 - Ambito di applicazione
1. Il presente regolamento si applica, ai sensi dell'articolo 82, comma 14 della l.r. 1/2005, agli interventi riguardanti le coperture sia di edifici di nuova costruzione che di edifici esistenti, di qualsiasi tipologia e destinazione d'uso.
2. Sono esclusi dall'ambito di applicazione del presente regolamento gli interventi di manutenzione ordinaria, ivi compresi quelli previsti dall'articolo 79, comma 2, lettera a) della l.r. 1/2005, relativamente alla copertura di edifici esistenti.
3. Il presente regolamento si applica altresì agli interventi di cui al comma 1 qualora riguardino le coperture di edifici di proprietà comunale; in questi casi la verifica circa l'applicazione dell'articolo 82, comma 14 della l.r. 1/2005 è affidata al responsabile del procedimento di cui all'articolo 7 della legge 11 febbraio 1994, n. 109 (Legge quadro in materia di lavori pubblici), da ultimo modificata con legge 30 dicembre 2004, n. 311.
4. Nella elaborazione dei progetti e nella realizzazione degli interventi di cui ai commi 1 e 3 deve essere prevista l'applicazione di misure preventive e protettive di cui alla sezione II, per la porzione di copertura interessata
Se avete bisogno contattateci.
Studio tecnico Agostini
Serra Bioclimatica
Si tratta di un sistema di accumulo energetico dato da ampie superfici vetrate aggiunte ad un volume, che consentono ai raggi solari di penetrare all'interno ottenendo così un aumento del calore e dell'illuminazione naturale. Rappresenta un metodo semplice e diretto di risparmio energetico nell’edilizia, ottenibile anche attraverso la chiusura di balconi, terrazze, logge e porticati.
3D veranda bioclimatica
In molti edifici sono presenti delle terrazze a vasca scavate nella copertura oppure dei porticati molto esposti alla luce solare. Questi sono energeticamente inefficienti. Tutte le terrazze orientate a Sud sono perfette per diventare dei captatori di energia e, secondo le nuove normative regionali, possono essere chiuse e utilizzate come serre bioclimatiche. Lo stesso principio non può essere applicato per le terrazze orientate a Nord, Est e Ovest. In questi ultimi tre casi infatti le serre non verrebbero colpite dai raggi solari e non svolgerebbero la funzione di accumulo termico incentivato dalla normativa.
In generale se le terrazze vengono chiuse per finalità energetiche, il legislatore le considera volumi tecnici non computabili nel volume totale dell’immobile. In altre parole, il volume viene “regalato” e non è richiesta alcuna autorizzazione edilizia ma soltanto una normale comunicazione di inizio lavori. Può essere richiesta una relazione tecnica dove si certifichi il risparmio energetico ottenuto.
Un volume tecnico ha una funzione impiantistica o energetica con destinazione d’uso non abitativo. Tra i volumi tecnici si possono annoverare i locali caldaia, lo spazio per i serbatoi d’accumulo per i sistemi solari termici, i cavedi per gli impianti idraulici e, in questo caso, anche la serra bioclimatica.
La normativa è attiva in quasi tutte le regioni italiane. E’ bene però verificare con un progettista di fiducia se la norma è valida nella propria regione o se sussistono vincoli storici o architettonici che ne impediscano l’applicazione. Esistono infatti dei vincoli a livello comunale o anche condominiale.
Quali sono i passi corretti da seguire per verificare la fattibilità?
Il nostro consiglio è quello di verificare attraverso un professionista, un geometra o un architetto che lavora presso il vostro comune, quali vincoli o normative vigono nella specifica località (ad esempio alcuni comuni impongono la realizzazione di un tetto in vetro, per altri è sufficiente la chiusra perimetrale in vetro). Una volta in possesso di queste informazioni preliminari è possibile procedere preparando, ove richiesta, la documentazione da presentare in comune.
Come già specificato, il volume tecnico viene “regalato” e non è computabile nel volume totale dell’immobile. Il valore commerciale dell’immobile aumenta grazie al parziale adeguamento alla nuova normativa sulla certificazione energetica degli edifici. Lo spazio ricavato quindi è più facilmente sfruttabile in ogni stagione e per tutto l’anno. Inoltre l’ambiente risulta essere molto più luminoso durante la stagione invernale, grazie alla rifrazione delle superfici vetrate



